La decadenza dall’assegnazione dell’alloggio è prevista dall’articolo 32 della Legge regionale 39/2017 e dall’articolo 19 del Regolamento in materia, che si riportano.
Legge regionale 39/2017, articolo 32
Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.
2. Il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. Tale provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, per il rilascio dell’alloggio e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
Regolamento, articolo 19
Procedimento di dichiarazione della decadenza dall’assegnazione
1. Nei casi previsi dall’articolo 32, comma 1, della legge regionale, l’ente proprietario o delegato avvia il procedimento di decadenza dall’assegnazione in contraddittorio con l’interessato comunicandogli le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti e assegnandogli un termine non superiore ai trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e documentali.
2. Decorso detto termine, l’ente richiede il parere della commissione di cui all’articolo 33, comma 5, lett. b) della legge regionale, alla quale invia tutta la documentazione relativa all’accertamento e le controdeduzioni dell’interessato, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della citata documentazione e controdeduzioni.
3. La commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando all’ente delegato un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere.
4. La commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della citata documentazione e controdeduzioni.
5. L’ente provvede alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere obbligatorio di cui all’articolo 33 della legge regionale, comunicandola all’interessato.